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Verifiche Impianti di messa a terra d.p.r. 462/2001 Sicilia

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Verifiche Impianti di messa a terra d.p.r. 462/2001 Sicilia

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Verifiche impianti di messa a terra d.p.r. 462/2001

Verifiche impianti di messa a terra d.p.r. 462/2001 Sicilia

Un impianto di terra, correttamente realizzato e ben mantenuto, costituisce una garanzia di sicurezza per la salute delle persone. Le verifiche periodiche sono necessarie per controllare l’efficienza del tuo impianto di terra e sono obbligatorie per legge.

Il D.P.R. n 462/2001 ha apportato rilevanti innovazioni e semplificazioni nel procedimento per la denuncia di installazione e per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra , di protezioni contro le scariche atmosferiche e nei luoghi con pericolo di esplosione.

Gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere le verifiche periodiche, con frequenza dipendente dalla tipologia di impianto, allo scopo di verificare il buon risultato della regolamentare manutenzione. L’obbligo è applicato a tutte le attività produttive in cui esista almeno un lavoratore subordinato, dove, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 547/55, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

Accertamenti da eseguire

Le operazioni sono svolte nel rispetto rigoroso delle Norme CEI applicabili caso per caso. Le operazioni da svolgere per la verifica dell’impianto di messa a terra consistono nella verifica:

  • del dispersore di terra;
  • del coordinamento delle protezioni;
  • dello stato dei conduttori di protezione.

Periodicità delle verifiche

Gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati ogni due anni:

  • nei locali ad uso medico: ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici, ecc.;
  • nei cantieri;
  • Nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio: attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi;

ogni cinque anni negli altri casi.

Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie sono effettuate sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI e nei seguenti casi:

  1. A fronte di esito negativo della verifica periodica segnalato dall’organismo preposto alle verifiche periodiche;
  2. A seguito di modifica sostanziale dell’impianto su richiesta del datore di lavoro;
  3. Per motivi diversi dai precedenti.

Modifiche sostanziali

Sono soggetti ad una nuova denuncia e quindi ad una verifica straordinaria, gli impianti che sono oggetto di trasformazioni sostanziali, intendendo per esse quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna.

Responsabilità e Sanzioni

Le autorità di pubblica vigilanza, come ISPEL (che esegue controlli a campione), SL, Ispettorato del lavoro, ecc., in fase di controllo richiedono l’esibizione dei verbali delle verifiche di legge. Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro, in caso di mancata verifica, sono:

  • Responsabilità civili e penali in caso di infortunio e mancata verifica;
  • Sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza.

A seconda dei casi le sanzioni vanno da € 258,00 a € 4.132,00. Le sanzioni penali prevedono l’arresto fino a tre mesi o fino a sei mesi, sempre che le inadempienze non comportino violazioni ad altra normativa (per es. 626/94) per le quali le sanzioni sono di gran lunga superiori.

Organismi abilitati

In base al D.P.R. 462/01 le verifiche degli impianti possono essere effettuate, oltre che dalle ASL/Arpa, da organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.

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