Verifiche impianti di messa a terra d.p.r. 462/2001
Un impianto di terra, correttamente realizzato e ben mantenuto, costituisce una
garanzia di sicurezza per la salute delle persone. Le verifiche periodiche sono
necessarie per controllare l’efficienza del tuo impianto di terra e sono obbligatorie
per legge.
Il D.P.R. n 462/2001 ha apportato rilevanti innovazioni e semplificazioni
nel procedimento per la denuncia di installazione e per le verifiche periodiche
degli impianti di messa a terra , di protezioni contro le scariche
atmosferiche e nei luoghi con pericolo di esplosione.
Gli obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere le verifiche periodiche, con frequenza
dipendente dalla tipologia di impianto, allo scopo di verificare il buon risultato
della regolamentare manutenzione. L’obbligo è applicato a tutte le attività
produttive in cui esista almeno un lavoratore subordinato, dove, ai sensi dell’art.
3 del D.P.R. 547/55, per lavoratore subordinato si intende colui che
fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la
direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione.
Accertamenti da eseguire
Le operazioni sono svolte nel rispetto rigoroso delle Norme CEI applicabili caso
per caso. Le operazioni da svolgere per la verifica dell’impianto di messa a terra
consistono nella verifica:
- del dispersore di terra;
- del coordinamento delle protezioni;
- dello stato dei conduttori di protezione.
Periodicità delle verifiche
Gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
devono essere verificati ogni due anni:
- nei locali ad uso medico: ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici, ecc.;
- nei cantieri;
- Nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio: attività soggette al Certificato
di Prevenzione Incendi;
ogni cinque anni negli altri casi.
Verifiche straordinarie
Le verifiche straordinarie sono effettuate sulla base dei criteri stabiliti dalla
normativa europea UNI CEI e nei seguenti casi:
- A fronte di esito negativo della verifica periodica segnalato dall’organismo preposto
alle verifiche periodiche;
- A seguito di modifica sostanziale dell’impianto su richiesta del datore di lavoro;
- Per motivi diversi dai precedenti.
Modifiche sostanziali
Sono soggetti ad una nuova denuncia e quindi ad una verifica straordinaria, gli
impianti che sono oggetto di trasformazioni sostanziali, intendendo per esse quelle
modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna.
Responsabilità e Sanzioni
Le autorità di pubblica vigilanza, come ISPEL (che esegue controlli a campione),
SL, Ispettorato del lavoro, ecc., in fase di controllo richiedono l’esibizione dei
verbali delle verifiche di legge. Le conseguenze a cui può andare incontro il datore
di lavoro, in caso di mancata verifica, sono:
- Responsabilità civili e penali in caso di infortunio e mancata
verifica;
- Sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità
di pubblica vigilanza.
A seconda dei casi le sanzioni vanno da € 258,00 a € 4.132,00.
Le sanzioni penali prevedono l’arresto fino a tre mesi o fino a sei mesi,
sempre che le inadempienze non comportino violazioni ad altra normativa (per es.
626/94) per le quali le sanzioni sono di gran lunga superiori.
Organismi abilitati
In base al D.P.R. 462/01 le verifiche degli impianti possono essere effettuate,
oltre che dalle ASL/Arpa, da organismi abilitati dal Ministero delle Attività
Produttive.